La salvaguardia degli equilibri di bilancio negli enti locali.

L’articolo 193 del TUEL prevede che:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.

  1. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
    a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
    b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
    c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità’ accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.
    La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
  2. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
    modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
  3. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.
Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.
Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
 il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
 il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
 la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
 la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi partecipati.
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
 le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
 i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 TUEL;
 l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
 le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di organismi partecipati.
L’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:
 Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanere degli equilibri generali di bilancio;

 Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
 Monitorare, tramite l’analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall’Ente.

L’art. 187 TUEL dispone “1. Il risultato d’amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati,
fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….

  1. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
    a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
    b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
    all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
    c) per il finanziamento di spese d’investimento;
    d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
    e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
    3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all’art.193”.

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Dr. Pasquale Boccagna

Docente di Scienze Economico-aziendali, Dottore Commercialista. Dopo aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale ho scritto alcuni articoli su riviste scientifiche internazionali in materia di management del turismo ed ho pubblicato un libro sui Sistemi turistici territoriali. Mi occupo di strategie competitive aziendali e territoriali. I servizi offerti dal mio studio commerciale sono concentrati essenzialmente nella contabilità del lavoro e quella economico-patrimoniale delle imprese. I servizi di consulenza prevedono inoltre, secondo i processi evolutivi delle normative europee e delle realtà economico aziendali, gli aspetti ESG (Environmental, Social, Government) della gestione delle imprese e relativi adempimenti richiesti. Il controllo di gestione, collegato agli aspetti della crisi d'impresa, è il servizio professionale in cui lo studio è ulteriormente specializzato. E' inoltre attivo il servizio di assistenza fiscale alle imprese nel contenzioso tributario con processo telematico.

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