I servizi agili dell’Agenzia delle Entrate.

In ossequio all’art. 3 della nostra Costituzione l’A.d.E., protesa nella direzione della compliance tra cittadino ed istituzione, ha pubblicato una nuova guida riguardante i servizi agili che il cittadino può utilizzare. Essi vanno dall’utilizzo di strumenti per il contact center quali mail, pec e classica assistenza telefonica fino a servizi di sportello più evoluti quali il web-ticket o servizi di videochiamata per ottenere assistenza dagli uffici. Per quanto riguarda i servizi telematici l’A.d.E. ha messo a punto la sua app “AgenziaEntrate” e due servizi web molto utili: il primo è “Consegna documenti ed istanze”; il secondo è “Certificati”.

La guida prosegue nella classica presentazione di tutti i servizi disponibili in modalità telematica: richiesta del codice fiscale o duplicato, registrazione di atti, rimborsi fiscali, richiesta di accredito su c/c, successioni, comunicazioni di irregolarità, dichiarazione precompilata, correzione dati catastali e visure, ispezione ipotecaria, interrogazione registro delle comunicazioni, consultazione archivio comuni e stati esteri, consultazione dinamica della cartografia catastale.

I diritti costituzionali.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese”.
(Articolo 3 della Costituzione)

Lavoratori in regime di co-datorialità in imprese in rete.

L’INAIL con circolare n.31 del 3 agosto 2022, ha fornito nuove istruzioni operative chiarendo qual è il datore di lavoro di riferimento, come determinare i premi, la portata della responsabilità solidale e come comportarsi in caso di infortunio e malattia professionale.  L’INAIL è intervenuto in merito ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità e in distacco nel caso di un’impresa retista, con particolare riferimento all’inquadramento previdenziale e assicurativo, ai relativi adempimenti e agli adempimenti nei confronti dell’Istituto per l’assicurazione dei lavoratori. A partire dallo scorso 23 febbraio le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete devono essere effettuate telematicamente per il tramite del modello «Unirete», messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto stabilito dal DM 29 ottobre 2021 n. In tale seconda ipotesi l’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è quindi considerata datore di lavoro a tutti gli effetti.

Sotto il profilo assicurativo, ai fini della determinazione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le regole generali. Pertanto si applicano le pertinenti voci di tariffa previste nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto secondo la classificazione tecnica delle lavorazioni esercitate dal medesimo datore di lavoro. L’applicazione di eventuali riduzioni dei premi assicurativi segue la disciplina applicabile al datore di lavoro di riferimento. La responsabilità solidale In caso di inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa .

In presenza di un accertamento che quantifichi nel verbale unico di accertamento differenze retributive, per differenza tasso e simili, la richiesta dei relativi premi deve essere notificata anche ai co-datori di lavoro obbligati solidalmente Infortuni e malattie professionali. Nelle denunce di infortunio e di malattia professionale il datore di lavoro deve specificare la circostanza che il lavoratore è in codatorialità. Ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche assume rilevanza l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività. Il datore di lavoro deve indicare nella denuncia le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale. Nel caso in cui il periodo di quindici giorni ricada a cavallo di due mesi, nella denuncia deve essere indicata la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel predetto periodo di riferimento, che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese presso le quali il lavoratore ha svolto in ciascun mese prevalentemente la propria attività.

Quanto agli obblighi in materia di salute e sicurezza, nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito ad un diverso co-datore di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione. L’azione di regresso, in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è esperibile dall’INAIL nei confronti di chi sia gravato della posizione di garanzia datoriale verso il lavoratore infortunato.

Cfr. INAIL Circolare n. 31 del 03/08/2022