Cause del dissesto
Il D.lgs. n. 267/2000 (Tuel), all’art. 244, recita: “Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste”. né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUOEL.
I soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell’ente. L’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Ai sensi dell’art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Ad essa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di Revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione. Viene, inoltre, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione (OSL). L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’articolo 141, comma 3 del Tuel.
Se per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto è stato validamente deliberato il bilancio di previsione tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 191, comma 5. In tal caso la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata esplicando gli effetti di cui all’articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l’esercizio successivo il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
Le varie modifiche apportate nel corso degli anni alla procedura del risanamento finanziario degli enti locali sono state finalizzate ad avvicinare il dissesto alle procedure concorsuali di natura civilistica da cui comunque si differenzia perché la tutela dei creditori dell’ente viene contemperata dalla necessità di assicurare al comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi. Gli squilibri economici-finanziari che lo hanno causato, infatti, non possono portare ad una forzata chiusura dell’attività dell’ente.
“L’Ente locale non può cessare di esistere come una semplice impresa privata e, per poter garantire la continuità amministrativa, la dichiarazione di dissesto crea una frattura tra il passato ed il futuro, lasciando in vita il soggetto facendolo ripartire libero da debiti, ma anche privo di crediti o di patrimonio, se ceduto per le esigenze della liquidazione. Pertanto, tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria della liquidazione la quale ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale”[1].
La normativa vigente assegna un ruolo importantissimo all’organo di revisione dell’ente. Sinteticamente si ricorda che lo stesso è chiamato a rilasciare: dettagliata relazione che analizza le cause del dissesto (articolo 246, punto 1., del Tuel); parere sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (circolare n. 21/93, punto 20.2, del ministro dell’interno); parere sulla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce, che l’ente deve adottare entro 30 giorni dall’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio (articolo 264 del Tuel); relazione da trasmettere trimestralmente al consiglio comunale dell’ente, riguardo il rispetto delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 265, punto 3., del Tuel). Infine, quando riceve dall’organo straordinario della liquidazione il rendiconto della gestione, l’organo di revisione è competente sul riscontro della liquidazione, verificando la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione (articolo 256, punto 11, del Tuel).
- 1. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ORGANIGRAMMA DEL COMUNE, CON LA SUDDIVISIONE IN SERVIZI ED UFFICI .
SETTORE 1 – AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE E SISTEMI
SETTORE 2 – RAGIONERIA – FINANZE
SETTORE 3° – SICUREZZA E MOBILITA’
SETTORE 4 – SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA
SETTORE 5 – AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO
SETTORE 6 – LL. PP. E MANUTENZIONI
SETTORE 7 – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
SETTORE 8 – SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, AI CONTRIBUENTI E SERVIZI INFORMATIVI
[1] Ministero dell’interno, Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo (aprile 2010).














