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Il dissesto finanziario negli Enti Locali

Cause del dissesto

Il D.lgs. n. 267/2000 (Tuel), all’art. 244, recita: “Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste”.  né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUOEL.

I soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell’ente. L’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ai sensi dell’art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Ad essa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di Revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione. Viene, inoltre, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione (OSL).  L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’articolo 141, comma 3 del Tuel.

Se per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto è stato validamente deliberato il bilancio di previsione tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 191, comma 5. In tal caso la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata esplicando gli effetti di cui all’articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l’esercizio successivo il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

Le varie modifiche apportate nel corso degli anni alla procedura del risanamento finanziario degli enti locali sono state finalizzate ad avvicinare il dissesto alle procedure concorsuali di natura civilistica da cui comunque si differenzia perché la tutela dei creditori dell’ente viene contemperata dalla necessità di assicurare al comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi.  Gli squilibri economici-finanziari che lo hanno causato, infatti, non possono portare ad una forzata chiusura dell’attività dell’ente.

“L’Ente locale non può cessare di esistere come una semplice impresa privata e, per poter garantire la continuità amministrativa, la dichiarazione di dissesto crea una frattura tra il passato ed il futuro, lasciando in vita il soggetto facendolo ripartire libero da debiti, ma anche privo di crediti o di patrimonio, se ceduto per le esigenze della liquidazione. Pertanto, tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria della liquidazione la quale ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale”[1].

La normativa vigente assegna un ruolo importantissimo all’organo di revisione dell’ente. Sinteticamente si ricorda che lo stesso è chiamato a rilasciare: dettagliata relazione che analizza le cause del dissesto (articolo 246, punto 1., del Tuel); parere sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (circolare n. 21/93, punto 20.2, del ministro dell’interno); parere sulla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce, che l’ente deve adottare entro 30 giorni dall’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio (articolo 264 del Tuel); relazione da trasmettere    trimestralmente al consiglio comunale dell’ente, riguardo il rispetto delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 265, punto 3., del Tuel). Infine, quando riceve dall’organo straordinario della liquidazione il rendiconto della gestione, l’organo di revisione è competente sul riscontro della liquidazione, verificando la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione (articolo 256, punto 11, del Tuel).

  1. 1.     RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ORGANIGRAMMA DEL COMUNE, CON LA SUDDIVISIONE IN SERVIZI ED UFFICI .

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE E SISTEMI

SETTORE 2 – RAGIONERIA – FINANZE

SETTORE 3° – SICUREZZA E MOBILITA’

SETTORE 4 – SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA

SETTORE 5 – AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO

SETTORE 6 – LL. PP. E MANUTENZIONI

SETTORE 7 – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

SETTORE 8 – SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, AI CONTRIBUENTI E SERVIZI INFORMATIVI


[1]                            Ministero dell’interno, Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo (aprile 2010).

Appunti di economia aziendale

Le proporzioni.

La mia carriera di docente nelle scuole d’Italia

La mappa delle regioni italiane dove ho insegnato

Pasquale Boccagna

Le mie scuole in Italia.
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Le scuole dove ho insegnato nei primi anni in provincia di Potenza. Non si vede nella mappa, ma c’è anche l’IPC Tangorra di Venosa, vicino alla Puglia.
Le scuole dove ho insegnato nei primi anni in provincia di Potenza. Non si vede nella mappa, ma c’è anche l’IPC Tangorra di Venosa, vicino alla Puglia.
Ad Asiago: Istituto professionale per il Commercio e Alberghiero “Lobbia”, ora unificato nell’I.I.S. Mario Rigoni Stern.
Ad Asiago: Istituto professionale per il Commercio e Alberghiero “Lobbia”, ora unificato nell’I.I.S. Mario Rigoni Stern.
In provincia di Vicenza, per breve periodo
In provincia di Vicenza, per breve periodo
Le scuole in penisola sorrentina
Le scuole in penisola sorrentina
Le scuole in provincia di Salerno
Le scuole in provincia di Salerno
In Campania, tra le province di Caserta, Napoli e Salerno.
In Campania, tra le province di Caserta, Napoli e Salerno.
Le scuole dove ho insegnato in provincia di Salerno e Potenza.
Le scuole dove ho insegnato in provincia di Salerno e Potenza.
E poi c'è anche l'esperienza del dottorato all'Università Federico II° di Napoli nel rinomato Dipartimento di Economia Aziendale, Scuola di Dottorato in Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale.
E poi c’è anche l’esperienza del dottorato all’Università Federico II° di Napoli nel rinomato Dipartimento di Economia Aziendale, Scuola di Dottorato in Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale.

Le mie pubblicazioni.

http://www.fedoa.unina.it/7967/

http://www.tema.unina.it/index.php/tema/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3625

http://eprints.bice.rm.cnr.it/3442/

http://www.tema.unina.it/index.php/tema/article/view/urn:nbn:it:unina-3518/0?acceptCookies=1

https://www.lafeltrinelli.it/libri/pasquale-boccagna/qualificazione-e-sviluppo-sistema-turistico/9788824928687

Il Ragioniere

Gli sbocchi lavorativi: banche, Comuni, aziende della grande distribuzione organizzata, industrie, libera professione.

I testi sono facili da studiare ed accattivanti. L’economia aziendale è una scienza LOGICA.

Gli studenti si divertono a gareggiare tra di loro e con quelli di altre scuole con quiz on line su vari temi della materia: la contabilità, le banche, il bilancio, il marketing, come sviluppare una idea di business, come ottenere finanziamenti per nuove imprese, come pensare al proprio futuro da imprenditori professionali.

L’analisi di bilancio

Introduzione

IL bilancio è un documento che offre agli stakeholder dell’impresa delle informazioni sulla struttura patrimoniale e sui risultati conseguiti nel periodo amministrativo. Per un’analisi dettagliata, secondo le  CHIAVI DI LETTURA dei vari stakeholders, si utilizza la tecnica dell’analisi di bilancio per indici e per flussi

L’analisi di bilancio

Appunti di economia aziendale

Introduzione

Il bilancio, principale documento informativo dell’impresa, presenta, accanto ai due principali prospetti contabili che ben conosciamo (Stato patrimoniale e Conto Economico) dal 2016  un terzo prospetto contabile, il rendiconto finanziario. La triade contabile naturalmente viene sempre supportata dalla Nota Integrativa e dagli allegati del bilancio (relazione sulla gestione ad opera degli amministratori; quella del Collegio Sindacale; del Collegio dei revisori ove presente, etc).

La riforma del bilancio introdotta dal D. L.vo 139/2015
La riforma del bilancio introdotta dal D. L.vo 139/2015

La vecchia struttura del bilancio

I principi di bilancio sono rimasti gli stessi

Il bilancio di esercizio nasce da una formulazione giuridica prevista nel codice civile del 1942 che assegna al contenuto previsto nella sua forma iniziale coincidente essenzialmente con lo stato patrimoniale uno scopo informativo sull’asset patrimoniale dell’azienda, evidentemente (e necessariamente) supportato dalle convenzioni contabili che prevedevano la generazione automatica, a fine esercizio, di un prospetto, il conto economico, destinato a fornire informazioni sulla formazione del risultato economico. Nel 1974, consci di questa necessaria funzione del conto economico, il legislatore intervene a riformare la normativa sul bilancio introducendo l’art. 2424 bis relatico al contenuto e forma (a sezioni divise) del conto economico (Miniriforma spa L. 216/1974)

Intanto in sede comunitaria viene già avvertita l’esigenza dell’uniformazione degli schemi contabili del bilancio per favorire l’integrazione economica e finanziaria a livello di imprese. Pertanto viene elaborata e diffusa la famosa IV^ Direttiva CEE.

Con essa è stato avviato il processo di unificazione, formale e sostanziale, in tema di bilancio di esercizio, che si inserisce in un contesto  di armonizzazione della materia contabile, iniziata nel 1968 con l’adozione della prima Direttiva. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla IV Direttiva CEE (e alla VII) con il Decreto Legislativo 9 Aprile 1991, n. 127, agendo sulle norme del Codice Civile.   Per quanto riguarda il contenuto della sezione del codice civile dedicata al bilancio, essa può idealmente suddividersi in 3 parti, strettamente complementari. La prima, di carattere generale, riguarda la clausola generale, nonché il complesso di principi e postulati su cui si fonda la redazione del bilancio di esercizio (si tratta degli articoli 2423 e 2423-bis). La seconda parte si riferisce ai documenti fondamentali che costituiscono il bilancio di esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, nonché quello di “corredo”, cioé la Relazione sulla Gestione. Questa parte è disciplinata dagli articoli che vanno dal 2423-ter al 2428-bis c.c. (escluso il 2426). La terza parte riguarda i criteri di valutazione ed è contenuta nell’art. 2426 del c.c.. Vale infine la pena di ricordare che il disposto del D.Lgs 127/91 è stato in parte integrato ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6, in attuazione della legge delega n° 366 del 3 ottobre 2001 in materia di “Riforma societaria”

L’attuale struttura del bilancio

I prospetti di bilancio

Il nuovo bilancio

La funzione del Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide

Le aree della gestione che generano flussi di liquidità

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Saluti

… alla prossima lezione.

Saluti.