L’Autoliquidazione del premio INAIL

Procedimento di Autoliquidazione del Premio INAIL

  1. Calcolo del Premio:
    • Rata Anticipata: Calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (2025).
    • Conguaglio: Calcolare il conguaglio per l’anno precedente (2024).
  2. Somma Algebrica:
    • Sommare la rata anticipata e il conguaglio per ottenere il premio di autoliquidazione.
  3. Pagamento:
    • Unica Soluzione: Pagare il premio di autoliquidazione in un’unica rata entro il 17 febbraio 2025.
    • Rateizzazione: In alternativa, è possibile pagare in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. La prima rata deve essere versata entro il 17 febbraio 2025, mentre le successive rate devono essere maggiorate degli interessi e pagate entro le seguenti scadenze:
      • 16 maggio 2025 (seconda rata)
      • 20 agosto 2025 (terza rata)
      • 17 novembre 2025 (quarta rata)
  4. Interessi:
    • Gli interessi sulle rate successive alla prima sono calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato determinato dal MEF, che per quest’anno è pari al 3,41%.
  5. Modelli di Pagamento:
    • Utilizzare il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici) per effettuare il versamento.
  6. Dichiarazione delle Retribuzioni:
    • Presentare la dichiarazione delle retribuzioni effettive per il conguaglio dell’anno 2024 e quelle presunte per l’anno 2025 tramite i servizi telematici ALPI online e Invio Telematico Dichiarazione Salari entro il 28 febbraio 2025

Il fenomeno dell’aumento degli affitti brevi per finalità turistiche e i recenti adeguamenti normativi

  1. Il settore della ricettività extralberghiera ed il fenomeno degli affitti brevi
  2. La normativa sugli affitti brevi e recenti aggiornamenti
  3. Le procedure amministrative
  4. Le tecniche gestionali
  5. Conclusioni

Il Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 stabilisce un quadro per la raccolta e la condivisione dei dati relativi ai servizi di locazione a breve termine, modificando il Regolamento (UE) 2018/1724. Questa normativa mira a migliorare la trasparenza nel settore delle locazioni a breve termine, consentendo alle autorità pubbliche di raccogliere dati dai fornitori di servizi e dalle piattaforme online. L’obiettivo è supportare una migliore formulazione delle politiche e garantire uno sviluppo più sostenibile del settore turistico. Il regolamento affronta le sfide poste dalla crescita rapida dei servizi di locazione a breve termine, come la diminuzione della disponibilità di alloggi a lungo termine e l’aumento degli affitti e dei prezzi delle case, fornendo informazioni affidabili che le autorità possono utilizzare per valutare l’impatto reale di tali servizi e sviluppare risposte politiche appropriate e proporzionate.

Il recente regolamento dell’Unione Europea sugli affitti brevi mira a incrementare la trasparenza e la sicurezza nel settore delle locazioni temporanee. Con l’introduzione di un sistema di registrazione obbligatorio, i locatori sono tenuti a fornire dati dettagliati sulle proprietà offerte, inclusi il tipo di unità, il numero di posti letto e l’indirizzo. Questo processo culmina con l’assegnazione di un numero unico di registrazione, che deve essere visibile in tutti gli annunci online. In ogni Stato membro sarà istituito un registro delle attività in esame: all’atto della registrazione i locatori forniranno tutte le loro generalità, sia come persona fisica che giuridica, e le  informazioni necessarie, per ciascuna unità, quali l’ indirizzo, il tipo di unità, i posti letto. Le piattaforme digitali come Airbnb e Booking.com dovranno collaborare attivamente, fornendo dati mensili alle autorità per facilitare il monitoraggio e la regolamentazione del mercato. Queste misure sono state adottate per combattere l’evasione fiscale e garantire pratiche eque nel mercato degli affitti a breve termine, contribuendo così a un ambiente più sicuro e regolamentato per turisti e residenti.

La raccolta di tali dati, armonizzata a livello europeo, è finalizzata alla gestione delle informazioni sul numero di pernottamenti relativi ad un’unità registrata data in locazione, sul numero di ospiti, sul  paese di residenza o provenienza degli ospiti, sull’indirizzo preciso dell’unità, sul numero di registrazione e sull’URL dell’annuncio relativo all’unità.

I dati e i documenti presentati secondo la procedura di registrazione saranno conservati in modo sicuro e per tutto  il periodo necessario per l’identificazione dell’unità e al massimo per un anno dopo la cancellazione dell’unità immobiliare locata dal registro.

L’anagrafe in questione servirebbe soprattutto a consentire i controlli sulle attività extralberghiere da pare delle autorità. È prevista inoltre una comunicazione di dati anche da parte dei providers di piattaforme online di locazione a breve termine su base mensile, prevista a cadenza trimestrale, invece,  per le piccole piattaforme online.

La normativa fiscale italiana ha introdotto importanti cambiamenti per quanto riguarda gli affitti brevi. A partire dal 1 gennaio 2024, la Legge di Bilancio ha implementato nuove obbligazioni fiscali per gli operatori imprenditoriali che gestiscono affitti di breve termine. Inoltre, il Parlamento Europeo ha adottato nuovi requisiti per la raccolta e la condivisione dei dati sui servizi di affitto breve, che entreranno in vigore due anni dopo la loro pubblicazione nel Giornale Ufficiale dell’UE. Queste regolamentazioni mirano a promuovere una piattaforma online trasparente e responsabile, proteggendo i consumatori da offerte fraudolente. In Italia, è in corso la sperimentazione di un database completo degli affitti turistici di breve termine, con l’obiettivo di contrastare situazioni irregolari e garantire l’omogeneità delle regole a livello nazionale. Per gli affitti brevi non gestiti imprenditorialmente, si applica la “Cedolare Secca”, una tassa forfettaria del 21% sul reddito da locazione.

Le nuove obbligazioni fiscali per gli operatori imprenditoriali che gestiscono affitti brevi in Italia, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024,  includono l’applicazione di un’aliquota dell’imposta sostitutiva del 26% a partire dal secondo immobile affittato a breve termine, mentre per il primo immobile si mantiene l’aliquota del 21%. Gli intermediari non residenti devono ora seguire regole specifiche: coloro che hanno una stabile organizzazione in Italia devono adempiere agli stessi obblighi dei residenti attraverso tale organizzazione; i soggetti residenti in uno Stato membro dell’UE senza stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia; infine, i soggetti non residenti nell’UE con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’UE devono adempiere agli obblighi tramite detta organizzazione, o nominare un rappresentante fiscale se non riconosciuti con una stabile organizzazione nell’UE. Inoltre, è stata mantenuta la ritenuta del 21% a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario. Queste misure mirano a garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione degli affitti brevi, assicurando il rispetto delle normative fiscali.

L’introduzione dell’aliquota del 26% per il secondo immobile affittato a breve termine rappresenta un plus nell’ambito delle norme fiscali relative alle gestioni degli affitti brevi.  Questa nuova aliquota si applica ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione dei canoni. In pratica, per il primo immobile affittato a breve termine, il proprietario può beneficiare dell’aliquota ridotta del 21%, mentre per il secondo e i successivi immobili locati, si applica l’aliquota maggiorata del 26%. Questo cambiamento fiscale è stato introdotto con l’obiettivo di bilanciare il carico fiscale tra i proprietari di un singolo immobile e quelli che possiedono più immobili destinati agli affitti brevi. Inoltre, è importante notare che la ritenuta del 21% a titolo d’acconto rimane invariata e viene applicata dagli intermediari, come i gestori di portali telematici, al momento del pagamento dei canoni al beneficiario. Questa misura è stata presa per garantire che i proprietari di più immobili contribuiscano in modo equo al sistema fiscale, riflettendo la crescente popolarità degli affitti brevi e la necessità di una regolamentazione più stringente per prevenire l’evasione fiscale.

Prima delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, la normativa italiana sugli affitti brevi era regolata principalmente dal decreto legge n. 50/2017. Questo decreto definiva le locazioni brevi come contratti di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, e includeva servizi accessori come la pulizia e la fornitura di biancheria. La cedolare secca sugli affitti, introdotta con il regime fiscale del 2011, permetteva ai proprietari di optare per una tassazione forfettaria del 21% sui redditi derivanti da tali locazioni, senza l’obbligo di registrazione dei contratti se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica. Gli intermediari, come gli operatori di portali telematici, erano soggetti a specifici adempimenti, tra cui la ritenuta sulla somma incassata e la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. La disciplina prevedeva che, se in un anno si affittavano per finalità turistiche fino a quattro appartamenti per periodi non superiori a 30 giorni, l’attività non era considerata imprenditoriale. Superata questa soglia, l’attività si qualificava come imprenditoriale con tutte le implicazioni fiscali connesse.

Per avviare un bed & breakfast o un’attività di locazione breve in Italia, è necessario seguire una serie di procedure amministrative. In primo luogo, è fondamentale consultare la legge regionale vigente, poiché le normative possono variare da regione a regione. Una volta verificati i requisiti regionali, il passo successivo è rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del proprio Comune di residenza per ottenere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La SCIA deve essere presentata all’ufficio comunale, compilata e corredata da tutti i documenti necessari, tra cui il documento di identità e il codice fiscale del titolare, l’ubicazione della struttura, il numero di posti letto e la distribuzione, i servizi igienici a disposizione degli ospiti, eventuali servizi complementari, e il periodo di esercizio e chiusura dell’attività. Inoltre, è richiesta una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni ai clienti. Dopo aver presentato la SCIA e tutti i documenti richiesti, si può iniziare l’attività, a condizione che la struttura rispetti le normative vigenti in tema di sicurezza e condizioni igienico-sanitarie. È importante sottolineare che, oltre alla SCIA, possono essere necessari ulteriori passaggi specifici per la regione, come la registrazione presso il Registro delle Imprese e la scelta del regime fiscale appropriato.

Per avviare un’attività di affitti brevi o bed and breakfast in Campania, è necessario seguire la normativa regionale che stabilisce diversi requisiti e condizioni. Secondo la Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5, e le sue successive modifiche, tra cui la Legge Regionale 5 luglio 2023, n. 11, l’attività può essere svolta sia in forma non imprenditoriale, per integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale, con iscrizione nel registro delle imprese. È richiesto che l’abitazione utilizzata non cambi destinazione d’uso e che il titolare mantenga la residenza o un domicilio stabile in essa. Inoltre, sono previsti requisiti minimi per le dimensioni delle camere e per i servizi igienici, oltre all’obbligo di fornire servizi quali pulizia quotidiana e cambio biancheria. Per la comunicazione delle generalità degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza, è necessario utilizzare un portale web dedicato.

Ogni camera destinata agli ospiti deve rispettare le seguenti dimensioni minime: 9 mq per un posto letto, 12 mq per due posti letto, 18 mq per tre posti letto e 24 mq per quattro posti letto. Questi standard sono importanti per garantire comfort e qualità del servizio agli ospiti. Inoltre, la legge prevede che l’attività di bed and breakfast debba assicurare servizi come la pulizia quotidiana dei locali e il cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte alla settimana o a ogni cambio cliente.

E’ importante sottolineare che è obbligatoria l’osservanza delle leggi vigenti in materia di sicurezza, che includono ma non si limitano a: sistemi di allarme antincendio, segnaletica di sicurezza, estintori, uscite di emergenza e piani di evacuazione. È fondamentale garantire che tutti gli impianti elettrici e di riscaldamento siano a norma e regolarmente manutenuti. Per assicurare la conformità con tutte le normative di sicurezza, si consiglia di consultare un esperto e di verificare periodicamente eventuali aggiornamenti legislativi. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti normativi, si consiglia di consultare le fonti ufficiali della Regione Campania.

Gli strumenti di gestione contabile per una struttura ricettiva extralberghiera sono fondamentali per il monitoraggio delle performance economiche e la conformità con le normative fiscali. Tra gli strumenti più utilizzati vi sono i software di property management system (PMS), che permettono di gestire prenotazioni, pagamenti, fatturazione e rapporti con i clienti in modo efficiente. È importante anche l’utilizzo di soluzioni per la gestione delle recensioni online, che influenzano la reputazione e quindi le performance della struttura. Altri strumenti includono sistemi per la gestione dei canali di prenotazione (channel manager), che sincronizzano le disponibilità su più piattaforme, e software per revenue management (o yeld management), che aiutano a ottimizzare i prezzi in base alla domanda. Infine, non vanno trascurati gli strumenti di contabilità generale e di reporting, che forniscono una visione chiara della situazione finanziaria e supportano le decisioni strategiche.

Questo tipo di software offre una soluzione completa per semplificare e ottimizzare le operazioni quotidiane, dalla gestione delle prenotazioni alla contabilità. Un PMS efficace consente di gestire in modo centralizzato le prenotazioni, i pagamenti, le comunicazioni con gli ospiti, e di monitorare la manutenzione e le attività di pulizia. Inoltre, un buon PMS fornisce dati analitici preziosi per valutare le performance finanziarie e operative della struttura, supportando così le decisioni strategiche del gestore.

Tra le funzionalità chiave di un PMS vi sono l’automazione dei processi manuali, come la gestione delle prenotazioni e la fatturazione, e l’integrazione con altri strumenti digitali, come i channel manager, che sincronizzano le disponibilità su diverse piattaforme di prenotazione online.

La scelta del PMS più adatto dipende dalle specifiche esigenze della struttura e può variare in base alle dimensioni, al tipo di clientela e ai servizi offerti. È importante valutare attentamente le caratteristiche del software, come l’usabilità, la scalabilità, il supporto tecnico e l’integrazione con altri sistemi esistenti. Per una gestione ottimale, si consiglia di selezionare un PMS che sia intuitivo, facilmente accessibile da dispositivi mobili e che offra un’interfaccia user-friendly.

Infine è molto importante per chi gestisce una qualunque attività ricettiva, sia a livello imprenditoriale sia a titolo non professionale, di qualunque dimensione piccola o grande, affidarsi ad un consulente di provata esperienza e competenza in materia di controllo di gestione e revenue management. Un consulente di revenue management offre servizi specializzati per massimizzare i ricavi di una struttura ricettiva, attraverso l’analisi dei dati di vendita, la pianificazione delle tariffe e la gestione dei canali distributivi. Questi professionisti lavorano per ottimizzare il mix di business e le strategie di vendita, utilizzando tecniche come il benchmarking competitivo e la previsione della domanda. Il loro obiettivo è ridurre l’invenduto e incrementare le prenotazioni dirette, migliorando così la qualità della tariffa e riducendo i costi.

D’altra parte, un consulente di controllo di gestione si concentra sull’analisi e l’interpretazione di dati finanziari e operativi per supportare le decisioni strategiche e operative. Questi consulenti aiutano a definire e realizzare tecniche e strumenti per la raccolta e diffusione di informazioni contabili ed extra contabili, come il budget, la contabilità analitica e industriale, e il tableau de bord (sistema di reporting). Il loro lavoro è cruciale per garantire che le risorse economiche, finanziarie e produttive vengano impiegate in maniera efficace ed efficiente, in linea con gli obiettivi aziendali.

Entrambi i tipi di consulenti sono fondamentali per la gestione e il successo di una struttura ricettiva, offrendo un supporto personalizzato e basato su competenze specifiche che possono trasformare i dati in decisioni strategiche capaci di guidare l’azienda verso una crescita sostenibile e profittevole.

Pasquale Boccagna

Consulente di Revenue Management

I servizi agili dell’Agenzia delle Entrate.

In ossequio all’art. 3 della nostra Costituzione l’A.d.E., protesa nella direzione della compliance tra cittadino ed istituzione, ha pubblicato una nuova guida riguardante i servizi agili che il cittadino può utilizzare. Essi vanno dall’utilizzo di strumenti per il contact center quali mail, pec e classica assistenza telefonica fino a servizi di sportello più evoluti quali il web-ticket o servizi di videochiamata per ottenere assistenza dagli uffici. Per quanto riguarda i servizi telematici l’A.d.E. ha messo a punto la sua app “AgenziaEntrate” e due servizi web molto utili: il primo è “Consegna documenti ed istanze”; il secondo è “Certificati”.

La guida prosegue nella classica presentazione di tutti i servizi disponibili in modalità telematica: richiesta del codice fiscale o duplicato, registrazione di atti, rimborsi fiscali, richiesta di accredito su c/c, successioni, comunicazioni di irregolarità, dichiarazione precompilata, correzione dati catastali e visure, ispezione ipotecaria, interrogazione registro delle comunicazioni, consultazione archivio comuni e stati esteri, consultazione dinamica della cartografia catastale.

I diritti costituzionali.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese”.
(Articolo 3 della Costituzione)

La salvaguardia degli equilibri di bilancio negli enti locali.

L’articolo 193 del TUEL prevede che:
“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.

  1. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
    a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
    b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
    c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità’ accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.
    La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
  2. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le
    modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
  3. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L’articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.
Rilevato che il regolamento di contabilità dell’ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.
Al fine di monitorare l’andamento completo della gestione mantenendo l’equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
 il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
 il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
 la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all’andamento delle entrate soggette a svalutazione;
 la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell’accantonamento per perdite di organismi partecipati.
Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
 le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
 i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 TUEL;
 l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
 le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l’accantonamento per perdite di organismi partecipati.
L’operazione di ricognizione sottoposta all’analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:
 Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il
permanere degli equilibri generali di bilancio;

 Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
 Monitorare, tramite l’analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall’Ente.

L’art. 187 TUEL dispone “1. Il risultato d’amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati,
fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….

  1. La quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
    a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
    b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
    all’art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
    c) per il finanziamento di spese d’investimento;
    d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
    e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
    3 bis L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all’art.193”.

Appunti di economia aziendale

Le proporzioni.

La mia carriera di docente nelle scuole d’Italia

La mappa delle regioni italiane dove ho insegnato

Pasquale Boccagna

Le mie scuole in Italia.
Le mie scuole in Italia.
Le scuole dove ho insegnato nei primi anni in provincia di Potenza. Non si vede nella mappa, ma c’è anche l’IPC Tangorra di Venosa, vicino alla Puglia.
Le scuole dove ho insegnato nei primi anni in provincia di Potenza. Non si vede nella mappa, ma c’è anche l’IPC Tangorra di Venosa, vicino alla Puglia.
Ad Asiago: Istituto professionale per il Commercio e Alberghiero “Lobbia”, ora unificato nell’I.I.S. Mario Rigoni Stern.
Ad Asiago: Istituto professionale per il Commercio e Alberghiero “Lobbia”, ora unificato nell’I.I.S. Mario Rigoni Stern.
In provincia di Vicenza, per breve periodo
In provincia di Vicenza, per breve periodo
Le scuole in penisola sorrentina
Le scuole in penisola sorrentina
Le scuole in provincia di Salerno
Le scuole in provincia di Salerno
In Campania, tra le province di Caserta, Napoli e Salerno.
In Campania, tra le province di Caserta, Napoli e Salerno.
Le scuole dove ho insegnato in provincia di Salerno e Potenza.
Le scuole dove ho insegnato in provincia di Salerno e Potenza.
E poi c'è anche l'esperienza del dottorato all'Università Federico II° di Napoli nel rinomato Dipartimento di Economia Aziendale, Scuola di Dottorato in Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale.
E poi c’è anche l’esperienza del dottorato all’Università Federico II° di Napoli nel rinomato Dipartimento di Economia Aziendale, Scuola di Dottorato in Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale.

Le mie pubblicazioni.

http://www.fedoa.unina.it/7967/

http://www.tema.unina.it/index.php/tema/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3625

http://eprints.bice.rm.cnr.it/3442/

http://www.tema.unina.it/index.php/tema/article/view/urn:nbn:it:unina-3518/0?acceptCookies=1

https://www.lafeltrinelli.it/libri/pasquale-boccagna/qualificazione-e-sviluppo-sistema-turistico/9788824928687

Il Ragioniere

Gli sbocchi lavorativi: banche, Comuni, aziende della grande distribuzione organizzata, industrie, libera professione.

I testi sono facili da studiare ed accattivanti. L’economia aziendale è una scienza LOGICA.

Gli studenti si divertono a gareggiare tra di loro e con quelli di altre scuole con quiz on line su vari temi della materia: la contabilità, le banche, il bilancio, il marketing, come sviluppare una idea di business, come ottenere finanziamenti per nuove imprese, come pensare al proprio futuro da imprenditori professionali.

L’analisi di bilancio

Introduzione

IL bilancio è un documento che offre agli stakeholder dell’impresa delle informazioni sulla struttura patrimoniale e sui risultati conseguiti nel periodo amministrativo. Per un’analisi dettagliata, secondo le  CHIAVI DI LETTURA dei vari stakeholders, si utilizza la tecnica dell’analisi di bilancio per indici e per flussi

L’analisi di bilancio

Appunti di economia aziendale

Introduzione

Il bilancio, principale documento informativo dell’impresa, presenta, accanto ai due principali prospetti contabili che ben conosciamo (Stato patrimoniale e Conto Economico) dal 2016  un terzo prospetto contabile, il rendiconto finanziario. La triade contabile naturalmente viene sempre supportata dalla Nota Integrativa e dagli allegati del bilancio (relazione sulla gestione ad opera degli amministratori; quella del Collegio Sindacale; del Collegio dei revisori ove presente, etc).

La riforma del bilancio introdotta dal D. L.vo 139/2015
La riforma del bilancio introdotta dal D. L.vo 139/2015

La vecchia struttura del bilancio

I principi di bilancio sono rimasti gli stessi

Il bilancio di esercizio nasce da una formulazione giuridica prevista nel codice civile del 1942 che assegna al contenuto previsto nella sua forma iniziale coincidente essenzialmente con lo stato patrimoniale uno scopo informativo sull’asset patrimoniale dell’azienda, evidentemente (e necessariamente) supportato dalle convenzioni contabili che prevedevano la generazione automatica, a fine esercizio, di un prospetto, il conto economico, destinato a fornire informazioni sulla formazione del risultato economico. Nel 1974, consci di questa necessaria funzione del conto economico, il legislatore intervene a riformare la normativa sul bilancio introducendo l’art. 2424 bis relatico al contenuto e forma (a sezioni divise) del conto economico (Miniriforma spa L. 216/1974)

Intanto in sede comunitaria viene già avvertita l’esigenza dell’uniformazione degli schemi contabili del bilancio per favorire l’integrazione economica e finanziaria a livello di imprese. Pertanto viene elaborata e diffusa la famosa IV^ Direttiva CEE.

Con essa è stato avviato il processo di unificazione, formale e sostanziale, in tema di bilancio di esercizio, che si inserisce in un contesto  di armonizzazione della materia contabile, iniziata nel 1968 con l’adozione della prima Direttiva. Lo Stato italiano ha dato attuazione alla IV Direttiva CEE (e alla VII) con il Decreto Legislativo 9 Aprile 1991, n. 127, agendo sulle norme del Codice Civile.   Per quanto riguarda il contenuto della sezione del codice civile dedicata al bilancio, essa può idealmente suddividersi in 3 parti, strettamente complementari. La prima, di carattere generale, riguarda la clausola generale, nonché il complesso di principi e postulati su cui si fonda la redazione del bilancio di esercizio (si tratta degli articoli 2423 e 2423-bis). La seconda parte si riferisce ai documenti fondamentali che costituiscono il bilancio di esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, nonché quello di “corredo”, cioé la Relazione sulla Gestione. Questa parte è disciplinata dagli articoli che vanno dal 2423-ter al 2428-bis c.c. (escluso il 2426). La terza parte riguarda i criteri di valutazione ed è contenuta nell’art. 2426 del c.c.. Vale infine la pena di ricordare che il disposto del D.Lgs 127/91 è stato in parte integrato ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6, in attuazione della legge delega n° 366 del 3 ottobre 2001 in materia di “Riforma societaria”

L’attuale struttura del bilancio

I prospetti di bilancio

Il nuovo bilancio

La funzione del Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide

Le aree della gestione che generano flussi di liquidità

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Saluti

… alla prossima lezione.

Saluti.