Guida pratica: compiti e monitoraggio del revisore nelle procedure di risanamento finanziario degli enti locali

INDICE

  1. I controlli del revisore
  2. Il ruolo propositivo e di supporto
  3. Emissione di pareri e relazioni
  4. Le procedure di monitoraggio
  5. Il rapporto con le Istituzioni (COSFEL e CdC)

Il revisore dei conti riveste un ruolo cruciale nelle procedure di risanamento degli enti locali in Italia, poiché contribuisce a garantire la correttezza, trasparenza e sostenibilità delle misure adottate per risanare la situazione finanziaria dell’ente. Ecco i principali compiti e responsabilità del revisore nelle procedure di risanamento:

1. Verifica e Controllo della Situazione Finanziaria

               •             Valutazione della gravità della crisi: Il revisore esamina i bilanci e altri documenti finanziari dell’ente per determinare l’entità del disavanzo o del debito. Questa valutazione è fondamentale per stabilire se l’ente necessita di un piano di risanamento.

               •             Verifica della regolarità contabile: Controlla che i bilanci e le scritture contabili siano redatti correttamente e in conformità con le normative vigenti.

2. Supporto alla Predisposizione del Piano di Risanamento

               •             Collaborazione nella redazione del piano: Il revisore può assistere l’ente nella stesura del piano di risanamento, garantendo che le misure proposte siano realistiche, attuabili e conformi alle leggi.

               •             Valutazione del piano: Il revisore deve esprimere un parere sulla sostenibilità del piano di risanamento, valutando se le misure previste siano sufficienti a ripristinare l’equilibrio finanziario dell’ente.

3. Monitoraggio dell’Attuazione del Piano

               •             Controllo periodico: Durante l’attuazione del piano, il revisore verifica periodicamente che le misure vengano effettivamente implementate e che i risultati siano conformi alle previsioni.

               •             Relazioni periodiche: Il revisore è tenuto a relazionare periodicamente l’organo di governo dell’ente e, se necessario, il Ministero dell’Interno o la Corte dei Conti, sugli sviluppi del piano di risanamento e sulla situazione finanziaria dell’ente.

4. Garanzia di Trasparenza e Legalità

               •             Segnalazione di anomalie: Se durante le sue verifiche il revisore riscontra irregolarità o il mancato rispetto del piano di risanamento, ha il dovere di segnalarle tempestivamente agli organi competenti.

               •             Assistenza nella gestione delle criticità: In caso di criticità, il revisore può suggerire modifiche o interventi correttivi al piano di risanamento, cercando di prevenire l’aggravarsi della crisi finanziaria.

5. Rapporto con la Corte dei Conti

               •             Comunicazione con gli organi di controllo: Il revisore ha il compito di mantenere una comunicazione costante con la Corte dei Conti e altri organi di controllo, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell’andamento del risanamento.

               •             Parere obbligatorio: In alcune fasi della procedura di risanamento, il revisore deve fornire un parere obbligatorio che può influenzare le decisioni degli organi di controllo.

Uno degli strumenti fondamentali nella procedura di dissesto finanziario è il Modello F redatto dal Responsabile Finanziario dell’Ente locale. Il modello F è uno strumento utilizzato dagli enti locali italiani che si trovano in una situazione di dissesto finanziario. Questo modello serve come guida per la predisposizione della manovra di riequilibrio e risanamento finanziario dell’ente.

In particolare, il modello F include schemi e tabelle che aiutano a rappresentare in modo chiaro e dettagliato la situazione finanziaria e contabile dell’ente. Questi schemi sono stati sviluppati per essere conformi alle normative vigenti, in particolare al Decreto Legislativo n. 118/2011. L’obiettivo è di facilitare il processo di riequilibrio del bilancio, garantendo trasparenza e coerenza nella gestione delle risorse finanziarie.

Il modello F include diverse tabelle e schemi che aiutano a rappresentare la situazione finanziaria dell’ente locale in modo dettagliato e trasparente. Ecco una panoramica delle principali componenti:

  1. Tabella delle Entrate e delle Uscite: Questa tabella riporta tutte le entrate e le uscite dell’ente, suddivise per categorie. Aiuta a identificare le principali fonti di entrata e le aree di spesa più rilevanti.
  2. Schema del Bilancio di Previsione: Questo schema mostra le previsioni di entrata e uscita per l’anno in corso e per gli anni successivi. È fondamentale per pianificare le azioni di riequilibrio finanziario.
  3. Prospetto delle Passività: Include tutte le passività dell’ente, come debiti verso fornitori, mutui e altre obbligazioni finanziarie. Questo prospetto è essenziale per comprendere l’entità del dissesto.
  4. Piano di Rientro: Dettaglia le misure che l’ente intende adottare per risanare la propria situazione finanziaria. Può includere la riduzione delle spese, l’aumento delle entrate o la rinegoziazione dei debiti.
  5. Relazione Illustrativa: Accompagna le tabelle e gli schemi, fornendo una spiegazione dettagliata delle cause del dissesto e delle strategie di risanamento proposte.

Questi strumenti sono progettati per garantire che tutte le informazioni finanziarie siano presentate in modo chiaro e comprensibile, facilitando così il monitoraggio e la gestione del processo di risanamento.

Il piano di rientro è un elemento cruciale nella procedura di dissesto finanziario degli enti locali. Ecco come viene generalmente stabilito:

  1. Analisi della Situazione Finanziaria: Prima di tutto, l’ente deve effettuare un’analisi dettagliata della propria situazione finanziaria, utilizzando le tabelle e gli schemi del modello F. Questo include la valutazione delle entrate, delle uscite, delle passività e delle attività.
  2. Identificazione delle Cause del Dissesto: È importante capire le cause che hanno portato al dissesto finanziario. Questo può includere una cattiva gestione delle risorse, spese eccessive, entrate insufficienti, o una combinazione di questi fattori.
  3. Definizione degli Obiettivi di Risanamento: L’ente deve stabilire obiettivi chiari e realistici per il risanamento finanziario. Questi obiettivi devono essere misurabili e raggiungibili entro un determinato periodo di tempo.
  4. Elaborazione delle Misure di Risanamento: Vengono identificate e pianificate le misure concrete per raggiungere gli obiettivi di risanamento. Queste misure possono includere:
    • Riduzione delle Spese: Taglio delle spese non essenziali, rinegoziazione dei contratti, riduzione del personale, ecc.
    • Aumento delle Entrate: Revisione delle tariffe e delle imposte locali, miglioramento della riscossione dei tributi, vendita di beni patrimoniali, ecc.
    • Rinegoziazione dei Debiti: Accordi con i creditori per ristrutturare il debito, allungare i tempi di pagamento, ridurre gli interessi, ecc.
  5. Approvazione del Piano: Il piano di rientro deve essere approvato dagli organi competenti dell’ente locale, come il consiglio comunale. In alcuni casi, può essere necessaria anche l’approvazione da parte di enti superiori, come la Corte dei Conti.
  6. Monitoraggio e Revisione: Una volta approvato, il piano di rientro deve essere costantemente monitorato per assicurarsi che le misure adottate stiano producendo i risultati desiderati. Se necessario, il piano può essere rivisto e aggiornato per affrontare eventuali nuove sfide o cambiamenti nella situazione finanziaria.

Questo processo richiede una gestione attenta e trasparente, nonché la collaborazione di tutte le parti coinvolte per garantire il successo del risanamento finanziario.

La Corte dei Conti svolge un ruolo fondamentale nella procedura di dissesto finanziario degli enti locali. Ecco i principali compiti e responsabilità:

  1. Accertamento del Dissesto: La Corte dei Conti verifica e accerta lo stato di dissesto finanziario dell’ente locale. Questo accertamento è essenziale per avviare le procedure di risanamento.
  2. Valutazione del Piano di Rientro: La Corte esamina e valuta il piano di rientro proposto dall’ente locale. Deve assicurarsi che le misure previste siano adeguate e realistiche per risanare la situazione finanziaria.
  3. Monitoraggio e Controllo: Una volta approvato il piano di rientro, la Corte dei Conti monitora l’implementazione delle misure previste. Questo include la verifica periodica dei risultati ottenuti e l’eventuale richiesta di modifiche al piano se necessario.
  4. Responsabilità degli Amministratori: La Corte dei Conti può accertare le responsabilità degli amministratori locali che hanno contribuito al dissesto con condotte dolose o gravemente colpose. In questi casi, può imporre sanzioni pecuniarie e interdittive, come il divieto di ricoprire incarichi pubblici per un periodo di dieci anni.
  5. Supporto Tecnico e Consulenza: La Corte può fornire supporto tecnico e consulenza agli enti locali durante la procedura di risanamento, aiutandoli a identificare le migliori strategie per superare la crisi finanziaria.

Questi compiti sono cruciali per garantire che il processo di risanamento sia trasparente, efficace e conforme alle normative vigenti.

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) svolge un ruolo cruciale nel controllo e nel supporto degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie. Ecco i principali compiti della commissione:

  1. Controllo Centrale: La commissione esercita un controllo centrale sui comuni e sulle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario, su quelli che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e sugli enti locali strutturalmente deficitari.
  2. Pareri e Approvazioni: Fornisce pareri sui provvedimenti di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività e sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Inoltre, esprime pareri sull’assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.
  3. Proposte di Misure Straordinarie: Propone misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza di risorse disponibili e per il risanamento dell’ente locale in caso di nuovi disavanzi o debiti fuori bilancio.
  4. Verifica della Compatibilità Finanziaria: Controlla e verifica la compatibilità finanziaria delle dotazioni organiche e dei provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e strutturalmente deficitari.
  5. Composizione: La commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato con delega in materia di autonomie locali e finanza locale. Include rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e rappresentanti delle associazioni degli enti locali.

Questi compiti sono fondamentali per garantire che gli enti locali possano superare le difficoltà finanziarie in modo sostenibile e trasparente.

In conclusione, Il revisore degli enti locali svolge un ruolo cruciale nelle procedure di risanamento finanziario, operando come garante della correttezza e della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. In situazioni di crisi economica, il revisore valuta la sostenibilità delle politiche finanziarie dell’ente e verifica la conformità delle azioni intraprese rispetto alla normativa vigente. La sua funzione di controllo interno supporta l’amministrazione nell’identificazione delle cause di squilibrio e nella definizione di strategie efficaci per il riequilibrio del bilancio. Inoltre, il revisore fornisce pareri e relazioni che sono fondamentali per la valutazione da parte della Corte dei Conti e per l’eventuale dichiarazione di dissesto finanziario, un processo che richiede una dettagliata analisi delle condizioni economiche dell’ente e che può portare all’attivazione di misure straordinarie di risanamento.

Riferimenti legislativi.

Le principali norme che regolano il piano di riequilibrio finanziario e il dissesto finanziario degli enti locali in Italia sono contenute nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

  1. Articoli 242-269 del TUEL: Questi articoli disciplinano le procedure per gli enti locali in condizioni di sofferenza finanziaria e le relative misure di risanamento.
  2. Articolo 243-bis del TUEL: Introdotto dal Decreto Legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012, questo articolo disciplina la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP). Questa procedura è finalizzata a evitare la dichiarazione di dissesto e a permettere agli enti locali di recuperare la stabilità finanziaria attraverso un piano pluriennale.
  3. Articolo 256 del TUEL: Modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, prevede che, in caso di insufficienza della massa attiva, il Ministro dell’Interno, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, possa stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva.
  4. Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66: Questo decreto, noto come “Risanamento finanziario delle gestioni locali e disposizioni varie”, ha introdotto le prime disposizioni per il risanamento finanziario degli enti locali in deficit.

Documentazione:

Modello F, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Circolare n. 12 del 21/11/2016 (https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-012-finloc-21-11-2016.pdf)

Ziruolo, Piani di riequilibrio e dissesto finanziario, IFEL 2018

(Fondazione IFEL – Piani di riequilibrio e dissesto finanziario)

Camera dei Deputati – Servizio Studi, Dissesto e procedura di riequilibrio finanziario negli enti locali, 01 agosto 2024

 (Dissesto e procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali (camera.it)

                                                            Dott. Pasquale Boccagna

                                                               Revisore dei conti negli enti locali          

Il dissesto finanziario negli Enti Locali

Cause del dissesto

Il D.lgs. n. 267/2000 (Tuel), all’art. 244, recita: “Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste”.  né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUOEL.

I soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell’ente. L’organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ai sensi dell’art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Ad essa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di Revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’Organo di Revisione. Viene, inoltre, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione (OSL).  L’obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell’articolo 141, comma 3 del Tuel.

Se per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto è stato validamente deliberato il bilancio di previsione tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 191, comma 5. In tal caso la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata esplicando gli effetti di cui all’articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l’esercizio successivo il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

Le varie modifiche apportate nel corso degli anni alla procedura del risanamento finanziario degli enti locali sono state finalizzate ad avvicinare il dissesto alle procedure concorsuali di natura civilistica da cui comunque si differenzia perché la tutela dei creditori dell’ente viene contemperata dalla necessità di assicurare al comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi.  Gli squilibri economici-finanziari che lo hanno causato, infatti, non possono portare ad una forzata chiusura dell’attività dell’ente.

“L’Ente locale non può cessare di esistere come una semplice impresa privata e, per poter garantire la continuità amministrativa, la dichiarazione di dissesto crea una frattura tra il passato ed il futuro, lasciando in vita il soggetto facendolo ripartire libero da debiti, ma anche privo di crediti o di patrimonio, se ceduto per le esigenze della liquidazione. Pertanto, tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria della liquidazione la quale ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale”[1].

La normativa vigente assegna un ruolo importantissimo all’organo di revisione dell’ente. Sinteticamente si ricorda che lo stesso è chiamato a rilasciare: dettagliata relazione che analizza le cause del dissesto (articolo 246, punto 1., del Tuel); parere sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (circolare n. 21/93, punto 20.2, del ministro dell’interno); parere sulla deliberazione del bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce, che l’ente deve adottare entro 30 giorni dall’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio (articolo 264 del Tuel); relazione da trasmettere    trimestralmente al consiglio comunale dell’ente, riguardo il rispetto delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 265, punto 3., del Tuel). Infine, quando riceve dall’organo straordinario della liquidazione il rendiconto della gestione, l’organo di revisione è competente sul riscontro della liquidazione, verificando la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione (articolo 256, punto 11, del Tuel).

  1. 1.     RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ORGANIGRAMMA DEL COMUNE, CON LA SUDDIVISIONE IN SERVIZI ED UFFICI .

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE E SISTEMI

SETTORE 2 – RAGIONERIA – FINANZE

SETTORE 3° – SICUREZZA E MOBILITA’

SETTORE 4 – SERVIZI DIRETTI ALLA PERSONA

SETTORE 5 – AMBIENTE E GESTIONE PATRIMONIO

SETTORE 6 – LL. PP. E MANUTENZIONI

SETTORE 7 – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

SETTORE 8 – SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, AI CONTRIBUENTI E SERVIZI INFORMATIVI


[1]                            Ministero dell’interno, Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo (aprile 2010).