Decreto Legislativo 125/2024

Principali Disposizioni e Obiettivi

Il Decreto Legislativo 125/2024 è una normativa emanata con l’obiettivo di apportare significative modifiche e aggiornamenti al quadro normativo esistente in Italia. Questo decreto introduce una serie di misure volte a migliorare diversi settori della società e dell’economia.

Obiettivi Principali

Il decreto mira a:

  • Rafforzare la tutela dell’ambiente e promuovere la sostenibilità.
  • Incentivare l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
  • Garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.
  • Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione.
  • Favorire l’inclusione sociale e il benessere collettivo.

Disposizioni Chiave

Ambiente e Sostenibilità

  • Implementazione di nuove regolazioni per la gestione dei rifiuti e la riduzione delle emissioni di CO2.
  • Incentivi per le aziende che adottano pratiche sostenibili.

Innovazione e Digitalizzazione

  • Fondi destinati allo sviluppo di infrastrutture digitali.
  • Promozione dell’educazione digitale nelle scuole.

Sicurezza e Salute

  • Potenziare i servizi sanitari e l’accesso alle cure mediche.
  • Misure per migliorare la sicurezza sul lavoro.

Pubblica Amministrazione

  • Semplificazione delle procedure burocratiche.
  • Digitalizzazione dei servizi pubblici.

Inclusione Sociale

  • Programmi per l’integrazione delle minoranze e dei gruppi svantaggiati.
  • Sostegno alle famiglie e alle fasce deboli della popolazione.

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, recepisce la direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, modificando il regolamento 537/2014/UE, le direttive 2004/109/CE, 2006/43/CE e 2013/34/UE, in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 ed è entrato in vigore il 25 settembre 2024.

Gazzetta Ufficiale

Il decreto si compone di 12 articoli, che trattano i seguenti aspetti:

  1. Definizioni: vengono specificati i termini chiave utilizzati nel decreto, come “società madre”, “società figlia” e “società madre europea”.
  2. Ambito di applicazione: si delineano i soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità, includendo principalmente le società di grandi dimensioni, le PMI quotate e alcune categorie di enti finanziari, con eccezioni per le microimprese e altri soggetti specifici.
  3. Rendicontazione individuale di sostenibilità: si stabiliscono gli obblighi per le singole società riguardo alla divulgazione di informazioni non finanziarie relative a temi ambientali, sociali e di governance.
  4. Rendicontazione consolidata di sostenibilità: si definiscono gli obblighi per le società madri in merito alla presentazione di informazioni di sostenibilità a livello consolidato.
  5. Relazione sulla gestione e dichiarazione di carattere non finanziario: si integrano le disposizioni relative alla relazione sulla gestione con l’inclusione di informazioni non finanziarie.
  6. Revisione legale dei conti e attestazione delle informazioni di sostenibilità: si introducono requisiti per la verifica esterna delle informazioni di sostenibilità fornite dalle società.
  7. Pubblicazione e accessibilità delle informazioni: si disciplinano le modalità di pubblicazione e diffusione al pubblico delle informazioni di sostenibilità.
  8. Sanzioni: si prevedono le conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione.
  9. Disposizioni transitorie e finali: si stabiliscono le tempistiche e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
  10. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: si apportano modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria per allinearlo alle nuove normative sulla sostenibilità.
  11. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: si aggiornano le disposizioni relative alla revisione legale dei conti per includere gli aspetti di sostenibilità.
  12. Clausola di invarianza finanziaria: si specifica che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Decreto Legislativo 125/2024 rappresenta un passo avanti significativo per l’Italia, mirando a modernizzare il Paese e a rispondere alle sfide attuali con un approccio innovativo e inclusivo.

Pasquale Boccagna                                                                                                     

ESG Specialist – Certified Public Accountant

                                                                                                           

                                                                                                        

Guida pratica: compiti e monitoraggio del revisore nelle procedure di risanamento finanziario degli enti locali

INDICE

  1. I controlli del revisore
  2. Il ruolo propositivo e di supporto
  3. Emissione di pareri e relazioni
  4. Le procedure di monitoraggio
  5. Il rapporto con le Istituzioni (COSFEL e CdC)

Il revisore dei conti riveste un ruolo cruciale nelle procedure di risanamento degli enti locali in Italia, poiché contribuisce a garantire la correttezza, trasparenza e sostenibilità delle misure adottate per risanare la situazione finanziaria dell’ente. Ecco i principali compiti e responsabilità del revisore nelle procedure di risanamento:

1. Verifica e Controllo della Situazione Finanziaria

               •             Valutazione della gravità della crisi: Il revisore esamina i bilanci e altri documenti finanziari dell’ente per determinare l’entità del disavanzo o del debito. Questa valutazione è fondamentale per stabilire se l’ente necessita di un piano di risanamento.

               •             Verifica della regolarità contabile: Controlla che i bilanci e le scritture contabili siano redatti correttamente e in conformità con le normative vigenti.

2. Supporto alla Predisposizione del Piano di Risanamento

               •             Collaborazione nella redazione del piano: Il revisore può assistere l’ente nella stesura del piano di risanamento, garantendo che le misure proposte siano realistiche, attuabili e conformi alle leggi.

               •             Valutazione del piano: Il revisore deve esprimere un parere sulla sostenibilità del piano di risanamento, valutando se le misure previste siano sufficienti a ripristinare l’equilibrio finanziario dell’ente.

3. Monitoraggio dell’Attuazione del Piano

               •             Controllo periodico: Durante l’attuazione del piano, il revisore verifica periodicamente che le misure vengano effettivamente implementate e che i risultati siano conformi alle previsioni.

               •             Relazioni periodiche: Il revisore è tenuto a relazionare periodicamente l’organo di governo dell’ente e, se necessario, il Ministero dell’Interno o la Corte dei Conti, sugli sviluppi del piano di risanamento e sulla situazione finanziaria dell’ente.

4. Garanzia di Trasparenza e Legalità

               •             Segnalazione di anomalie: Se durante le sue verifiche il revisore riscontra irregolarità o il mancato rispetto del piano di risanamento, ha il dovere di segnalarle tempestivamente agli organi competenti.

               •             Assistenza nella gestione delle criticità: In caso di criticità, il revisore può suggerire modifiche o interventi correttivi al piano di risanamento, cercando di prevenire l’aggravarsi della crisi finanziaria.

5. Rapporto con la Corte dei Conti

               •             Comunicazione con gli organi di controllo: Il revisore ha il compito di mantenere una comunicazione costante con la Corte dei Conti e altri organi di controllo, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell’andamento del risanamento.

               •             Parere obbligatorio: In alcune fasi della procedura di risanamento, il revisore deve fornire un parere obbligatorio che può influenzare le decisioni degli organi di controllo.

Uno degli strumenti fondamentali nella procedura di dissesto finanziario è il Modello F redatto dal Responsabile Finanziario dell’Ente locale. Il modello F è uno strumento utilizzato dagli enti locali italiani che si trovano in una situazione di dissesto finanziario. Questo modello serve come guida per la predisposizione della manovra di riequilibrio e risanamento finanziario dell’ente.

In particolare, il modello F include schemi e tabelle che aiutano a rappresentare in modo chiaro e dettagliato la situazione finanziaria e contabile dell’ente. Questi schemi sono stati sviluppati per essere conformi alle normative vigenti, in particolare al Decreto Legislativo n. 118/2011. L’obiettivo è di facilitare il processo di riequilibrio del bilancio, garantendo trasparenza e coerenza nella gestione delle risorse finanziarie.

Il modello F include diverse tabelle e schemi che aiutano a rappresentare la situazione finanziaria dell’ente locale in modo dettagliato e trasparente. Ecco una panoramica delle principali componenti:

  1. Tabella delle Entrate e delle Uscite: Questa tabella riporta tutte le entrate e le uscite dell’ente, suddivise per categorie. Aiuta a identificare le principali fonti di entrata e le aree di spesa più rilevanti.
  2. Schema del Bilancio di Previsione: Questo schema mostra le previsioni di entrata e uscita per l’anno in corso e per gli anni successivi. È fondamentale per pianificare le azioni di riequilibrio finanziario.
  3. Prospetto delle Passività: Include tutte le passività dell’ente, come debiti verso fornitori, mutui e altre obbligazioni finanziarie. Questo prospetto è essenziale per comprendere l’entità del dissesto.
  4. Piano di Rientro: Dettaglia le misure che l’ente intende adottare per risanare la propria situazione finanziaria. Può includere la riduzione delle spese, l’aumento delle entrate o la rinegoziazione dei debiti.
  5. Relazione Illustrativa: Accompagna le tabelle e gli schemi, fornendo una spiegazione dettagliata delle cause del dissesto e delle strategie di risanamento proposte.

Questi strumenti sono progettati per garantire che tutte le informazioni finanziarie siano presentate in modo chiaro e comprensibile, facilitando così il monitoraggio e la gestione del processo di risanamento.

Il piano di rientro è un elemento cruciale nella procedura di dissesto finanziario degli enti locali. Ecco come viene generalmente stabilito:

  1. Analisi della Situazione Finanziaria: Prima di tutto, l’ente deve effettuare un’analisi dettagliata della propria situazione finanziaria, utilizzando le tabelle e gli schemi del modello F. Questo include la valutazione delle entrate, delle uscite, delle passività e delle attività.
  2. Identificazione delle Cause del Dissesto: È importante capire le cause che hanno portato al dissesto finanziario. Questo può includere una cattiva gestione delle risorse, spese eccessive, entrate insufficienti, o una combinazione di questi fattori.
  3. Definizione degli Obiettivi di Risanamento: L’ente deve stabilire obiettivi chiari e realistici per il risanamento finanziario. Questi obiettivi devono essere misurabili e raggiungibili entro un determinato periodo di tempo.
  4. Elaborazione delle Misure di Risanamento: Vengono identificate e pianificate le misure concrete per raggiungere gli obiettivi di risanamento. Queste misure possono includere:
    • Riduzione delle Spese: Taglio delle spese non essenziali, rinegoziazione dei contratti, riduzione del personale, ecc.
    • Aumento delle Entrate: Revisione delle tariffe e delle imposte locali, miglioramento della riscossione dei tributi, vendita di beni patrimoniali, ecc.
    • Rinegoziazione dei Debiti: Accordi con i creditori per ristrutturare il debito, allungare i tempi di pagamento, ridurre gli interessi, ecc.
  5. Approvazione del Piano: Il piano di rientro deve essere approvato dagli organi competenti dell’ente locale, come il consiglio comunale. In alcuni casi, può essere necessaria anche l’approvazione da parte di enti superiori, come la Corte dei Conti.
  6. Monitoraggio e Revisione: Una volta approvato, il piano di rientro deve essere costantemente monitorato per assicurarsi che le misure adottate stiano producendo i risultati desiderati. Se necessario, il piano può essere rivisto e aggiornato per affrontare eventuali nuove sfide o cambiamenti nella situazione finanziaria.

Questo processo richiede una gestione attenta e trasparente, nonché la collaborazione di tutte le parti coinvolte per garantire il successo del risanamento finanziario.

La Corte dei Conti svolge un ruolo fondamentale nella procedura di dissesto finanziario degli enti locali. Ecco i principali compiti e responsabilità:

  1. Accertamento del Dissesto: La Corte dei Conti verifica e accerta lo stato di dissesto finanziario dell’ente locale. Questo accertamento è essenziale per avviare le procedure di risanamento.
  2. Valutazione del Piano di Rientro: La Corte esamina e valuta il piano di rientro proposto dall’ente locale. Deve assicurarsi che le misure previste siano adeguate e realistiche per risanare la situazione finanziaria.
  3. Monitoraggio e Controllo: Una volta approvato il piano di rientro, la Corte dei Conti monitora l’implementazione delle misure previste. Questo include la verifica periodica dei risultati ottenuti e l’eventuale richiesta di modifiche al piano se necessario.
  4. Responsabilità degli Amministratori: La Corte dei Conti può accertare le responsabilità degli amministratori locali che hanno contribuito al dissesto con condotte dolose o gravemente colpose. In questi casi, può imporre sanzioni pecuniarie e interdittive, come il divieto di ricoprire incarichi pubblici per un periodo di dieci anni.
  5. Supporto Tecnico e Consulenza: La Corte può fornire supporto tecnico e consulenza agli enti locali durante la procedura di risanamento, aiutandoli a identificare le migliori strategie per superare la crisi finanziaria.

Questi compiti sono cruciali per garantire che il processo di risanamento sia trasparente, efficace e conforme alle normative vigenti.

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) svolge un ruolo cruciale nel controllo e nel supporto degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie. Ecco i principali compiti della commissione:

  1. Controllo Centrale: La commissione esercita un controllo centrale sui comuni e sulle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario, su quelli che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e sugli enti locali strutturalmente deficitari.
  2. Pareri e Approvazioni: Fornisce pareri sui provvedimenti di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività e sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Inoltre, esprime pareri sull’assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.
  3. Proposte di Misure Straordinarie: Propone misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza di risorse disponibili e per il risanamento dell’ente locale in caso di nuovi disavanzi o debiti fuori bilancio.
  4. Verifica della Compatibilità Finanziaria: Controlla e verifica la compatibilità finanziaria delle dotazioni organiche e dei provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e strutturalmente deficitari.
  5. Composizione: La commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato con delega in materia di autonomie locali e finanza locale. Include rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e rappresentanti delle associazioni degli enti locali.

Questi compiti sono fondamentali per garantire che gli enti locali possano superare le difficoltà finanziarie in modo sostenibile e trasparente.

In conclusione, Il revisore degli enti locali svolge un ruolo cruciale nelle procedure di risanamento finanziario, operando come garante della correttezza e della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. In situazioni di crisi economica, il revisore valuta la sostenibilità delle politiche finanziarie dell’ente e verifica la conformità delle azioni intraprese rispetto alla normativa vigente. La sua funzione di controllo interno supporta l’amministrazione nell’identificazione delle cause di squilibrio e nella definizione di strategie efficaci per il riequilibrio del bilancio. Inoltre, il revisore fornisce pareri e relazioni che sono fondamentali per la valutazione da parte della Corte dei Conti e per l’eventuale dichiarazione di dissesto finanziario, un processo che richiede una dettagliata analisi delle condizioni economiche dell’ente e che può portare all’attivazione di misure straordinarie di risanamento.

Riferimenti legislativi.

Le principali norme che regolano il piano di riequilibrio finanziario e il dissesto finanziario degli enti locali in Italia sono contenute nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

  1. Articoli 242-269 del TUEL: Questi articoli disciplinano le procedure per gli enti locali in condizioni di sofferenza finanziaria e le relative misure di risanamento.
  2. Articolo 243-bis del TUEL: Introdotto dal Decreto Legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012, questo articolo disciplina la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP). Questa procedura è finalizzata a evitare la dichiarazione di dissesto e a permettere agli enti locali di recuperare la stabilità finanziaria attraverso un piano pluriennale.
  3. Articolo 256 del TUEL: Modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, prevede che, in caso di insufficienza della massa attiva, il Ministro dell’Interno, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, possa stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva.
  4. Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66: Questo decreto, noto come “Risanamento finanziario delle gestioni locali e disposizioni varie”, ha introdotto le prime disposizioni per il risanamento finanziario degli enti locali in deficit.

Documentazione:

Modello F, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Circolare n. 12 del 21/11/2016 (https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-012-finloc-21-11-2016.pdf)

Ziruolo, Piani di riequilibrio e dissesto finanziario, IFEL 2018

(Fondazione IFEL – Piani di riequilibrio e dissesto finanziario)

Camera dei Deputati – Servizio Studi, Dissesto e procedura di riequilibrio finanziario negli enti locali, 01 agosto 2024

 (Dissesto e procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali (camera.it)

                                                            Dott. Pasquale Boccagna

                                                               Revisore dei conti negli enti locali          

Profili economici, fiscali e sanzionatori per il nuovo regime degli affitti brevi

  1. La normativa introdotta con la legge di bilancio
  2. La necessità di tutelare il mercato turistico
  3. La rilevanza fiscale dell’attività di gestione di affitti brevi
  4. I controlli dell’Agenzia
  5. Come dichiarare i redditi degli affitti brevi

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è stato introdotto dal decreto-legge n. 145/2023, noto come “decreto anticipi”, e rappresenta un importante cambiamento nel settore delle locazioni brevi e turistiche in Italia. Questo codice è necessario per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a locazione turistica o breve, nonché per le strutture turistico-ricettive. L’obiettivo del CIN è di semplificare la gestione e il monitoraggio delle locazioni, garantendo maggiore trasparenza e controllo. La procedura per ottenere il CIN avviene tramite una piattaforma telematica gestita dal Ministero del Turismo, e la richiesta deve essere presentata in via telematica. Le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi relativi al CIN entreranno in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione dell’avviso sull’attivazione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e non oltre il 1° settembre 2024.

Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) in seguito al decreto-legge n. 145/2023, i titolari o gestori di strutture ricettive o immobili destinati a locazione breve o turistica devono presentare un’istanza telematica. Questa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura. Inoltre, per i locatori, è necessario attestare la presenza di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, nonché di estintori portatili a norma di legge. L’accesso alla piattaforma per la richiesta del CIN avviene tramite identità digitale, come SPID o CIE, e dopo l’accesso, i titolari possono visualizzare e gestire le informazioni relative alle proprie strutture. Il profilo sanzionatorio prevede che nel caso venga effettuata una pubblicità della struttura sprovvista del CIN verrà irrogata una sanzione amministrativa al titolare di importo variante da € 800,00 ad € 8.000,00; se invece si tratta di annunci sprovvisti del citato CIN la sanzione varia da € 500,00 ad € 5.000,00. Ad essere sanzionata vi è anche la mancata osservanza dell’obbligo di dotazione di dispositivi per la rilevazione di fughe di gas combustibili e di monossido di carbonio e dell’obbligo di dotazione degli opportuni estintori omologati con un importo fino ad € 6.000,00.

Negli ultimi anni, il fenomeno degli affitti brevi in Italia ha registrato una crescita significativa. Secondo un’analisi del Centro studi Aigab, vi è stato un incremento medio del 13% degli annunci online tra marzo 2023 e marzo 2024, passando da 453mila a 510mila annunci. Questo aumento è stato particolarmente evidente in regioni come Lombardia, Lazio e Campania, mentre altre regioni hanno mantenuto numeri stabili. Il mercato degli affitti brevi ha raggiunto un valore di 11 miliardi di euro, con una quota di mercato del 42,3% delle presenze turistiche al 31 dicembre 2022. Inoltre, si è osservata una tendenza crescente verso soggiorni medi e lunghi periodi (oltre 30 giorni), che hanno visto un aumento del 30% dal 2021 al 2022. Questi dati riflettono un cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori e un adattamento del mercato immobiliare a nuove forme di locazione, spesso facilitati dall’uso di piattaforme online come Airbnb. Tuttavia, è importante notare che, nonostante questi numeri in crescita, la percentuale di immobili sfitti rimane alta, superando il 27% del totale nazionale.

Le principali città italiane coinvolte nel fenomeno degli affitti brevi sono quelle che attraggono un alto numero di turisti e viaggiatori per motivi di lavoro o studio. Milano, con il suo dinamico mercato immobiliare, è in testa alla lista, seguita da Roma, che con la sua ricchezza storica e culturale attira visitatori da tutto il mondo. Firenze, con la sua inestimabile eredità artistica, e Venezia, unica per i suoi canali e la sua architettura, sono anch’esse al centro del fenomeno degli affitti brevi. Bologna, nota per la sua vivace atmosfera universitaria e la sua importanza come nodo di trasporto, registra anche un significativo numero di affitti brevi. Queste città, insieme a Napoli, famosa per la sua storia e la sua cucina, rappresentano i principali mercati per gli affitti brevi in Italia. La crescente domanda di soggiorni medio-lunghi ha portato a un aumento delle prenotazioni in queste aree, con Milano e Roma che mostrano una durata media dei soggiorni rispettivamente di 78 e 89 giorni. Questo trend riflette un cambiamento nelle esigenze abitative, con un numero crescente di professionisti e studenti che cercano soluzioni abitative flessibili e temporanee. La popolarità degli affitti brevi in queste città è anche alimentata dalla disponibilità di servizi online che facilitano la ricerca e la prenotazione di alloggi per periodi limitati.

Le tariffe medie per gli affitti brevi nelle principali città italiane variano in base a diversi fattori, come la posizione, il periodo dell’anno e il tipo di alloggio. Secondo i dati più recenti, Milano ha un prezzo medio giornaliero (ADP) di 92 euro, mentre Roma si attesta sui 95 euro. Firenze mostra un ADP di 98 euro, e Bologna di 52 euro. Questi valori possono aumentare notevolmente per alloggi situati in zone centrali o di particolare interesse turistico. Per esempio, come si evince dai prezzi tratti dai principali siti OTA, una notte in un monolocale al centro di Milano o Roma può costare fino a 400 euro. Altre città come Napoli e Venezia hanno tariffe che si aggirano tra i 70 e i 75 euro a notte, mentre città come Bari, Trieste, Genova e Parma presentano tariffe leggermente inferiori, dai 60 ai 65 euro a notte. È importante sottolineare che queste cifre sono indicative e possono subire variazioni in base alla stagionalità e alla domanda di mercato. Inoltre, la gestione dinamica delle tariffe da parte dei proprietari e delle piattaforme di affitto può influenzare i prezzi giornalieri.

Secondo i dati di AirDna, a giugno 2024, Parigi è l’unica tra le sette principali destinazioni europee analizzate in cui il numero di annunci di affitti brevi è superiore a quello pre-pandemia. La capitale francese ha registrato un aumento del 63% rispetto al 2019. Al contrario, Roma ha visto un calo del numero di annunci rispetto al 2019, ma ha registrato aumenti delle tariffe del 72,6% (Cfr. dati Regus ed Idealista).

Il fenomeno della crescita degli affitti brevi, meglio noti sotto il nome degli alloggi “Bed & Breakfast” è sicuramente importante dal punto di vista generale della sostenibilità del turismo soprattutto quando si osservano i dati delle città che rappresentano  forti  attrattori di  flussi turistici. Il carico umano superiore ai livelli di sostenibilità urbana pone enormi problemi alle amministrazioni comunali da punto di vista dell’ordine pubblico, igiene e sanità, mobilità e ecologia urbana. Dal loro canto, le amministrazioni hanno risposto al fenomeno aumentando, anche in modo considerevole in alcuni casi, l’imposta di soggiorno. Da questo contesto emerge quanto sia importante, quindi, l’emersione delle attività sommerse di affitto breve sia per esigenze di alimentazione delle entrate della finanza locale, sia per ordine pubblico, sia per rendere più sostenibile la gestione dei flussi turistici in entrata nelle grandi città che tradizionalmente sono meta di flussi turistici internazionali. Da questo punto di vista  le imprese alberghiere hanno sempre garantito una gestione sostenibile ed equilibrata dei soggiorni turistici. Gli imprenditori alberghieri stanno affrontando il fenomeno degli affitti brevi con una serie di strategie mirate a mantenere la competitività nel mercato turistico. Molti hanno iniziato ad adottare tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza del cliente e offrire servizi personalizzati, cercando di distinguersi dalle offerte di affitti brevi. Alcuni alberghi hanno introdotto tariffe dinamiche e offerte speciali per attrarre clienti che potrebbero altrimenti optare per un affitto breve. Inoltre, c’è un crescente interesse verso la creazione di esperienze uniche e autentiche che possono essere vissute solo in albergo, come eventi esclusivi o pacchetti vacanza tematici. Allo stesso tempo, gli imprenditori stanno lavorando con le autorità locali per garantire che le normative sugli affitti brevi siano applicate equamente, assicurando che tutti i fornitori di alloggi rispettino gli stessi standard di sicurezza e qualità. Questo include il sostegno a misure come l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per monitorare e regolamentare il settore. Nonostante le sfide, molti imprenditori alberghieri vedono anche opportunità nel fenomeno degli affitti brevi, come la possibilità di collaborare con gestori di affitti brevi per offrire soggiorni prolungati o servizi complementari, adottando un approccio proattivo e adattivo per gestire il cambiamento del panorama turistico e continuare a prosperare in un mercato in evoluzione.

La norma sugli affitti turistici e locazioni brevi, introdotta dall’articolo 13-ter, della legge n. 191/2023, ha lo scopo di assicurare la tutela della concorrenza, la trasparenza del mercato, il coordinamento a livello informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre a garantire maggiori livelli di sicurezza del territorio sanzionando le forme irregolari di ospitalità. Infatti la norma prevede che  chiunque eserciti, direttamente o per il tramite di un intermediario (es. OTA), in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è assoggettato all’obbligo della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune di competenza nel cui ambito territoriale viene svolta quell’attività.

I controlli fiscali sulle attività di affitti brevi in Italia sono gestiti dall’Agenzia delle Entrate e si basano su un sistema di monitoraggio e verifica delle informazioni fornite dai locatori. Il Decreto Crescita n. 34/2020 ha introdotto un nuovo scambio di informazioni tra le autorità fiscali e i comuni per rafforzare i controlli sugli affitti brevi. Questo include la trasmissione dei dati relativi ai contratti di locazione e alle somme incassate, sia che la locazione avvenga direttamente tra proprietario e locatario sia che intervengano intermediari come agenzie immobiliari o piattaforme online. Inoltre, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto modifiche alla tassazione degli affitti brevi, con l’introduzione di una cedolare secca del 26% per i redditi derivanti da questi contratti. I locatori devono rispettare gli adempimenti fiscali, come la registrazione dei contratti e la dichiarazione dei redditi, per evitare sanzioni. L’Agenzia delle Entrate utilizza anche i dati della banca dati “Alloggiati Web” del ministero dell’Interno, che contiene le comunicazioni alle questure sulle presenze nelle strutture ricettive, per incrociare le informazioni e identificare eventuali discrepanze tra i dati dichiarati e la realtà operativa.

I redditi derivanti dalle locazioni brevi devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, i redditi fondiari per i proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili vanno indicati nel quadro B del Modello 730. In particolare, nella prima sezione di questo quadro (B1-B6) si dichiarano i redditi dei fabbricati, mentre la seconda sezione (B11) è dedicata ai dati relativi ai contratti di locazione. Per esempio, al rigo B1, in colonna 1 si riporta la rendita catastale dell’immobile e in colonna 2 il codice utilizzo, che per le locazioni brevi è il numero “3”. Nel caso in cui si opti per il regime della cedolare secca, è necessario barrare la casella di colonna 11 “Cedolare secca” per applicare l’imposta sostitutiva del 21%. È importante notare che, con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo se non si supera la destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta applicando l’aliquota del 21% solo alla prima unità immobiliare concessa in affitto breve e quella del 26% alle successive unità immobiliari fino alla quarta.

Superare il limite di quattro unità immobiliari destinate alla locazione breve in Italia comporta significative conseguenze fiscali. A partire dal 1 gennaio 2021, se un contribuente affitta più di quattro appartamenti per finalità turistiche, l’attività viene presunta svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile. Questo significa che il proprietario sarà considerato un imprenditore e dovrà soddisfare gli obblighi fiscali relativi, come l’apertura di una partita IVA, la rinuncia al regime della cedolare secca e l’assolvimento dei contributi previdenziali per commercianti. Inoltre, l’attività sarà soggetta a un regime fiscale ordinario con un coefficiente di redditività del 40%, anziché beneficiare delle agevolazioni previste per le locazioni brevi, come l’imposta sostitutiva del 21% e 26% prevista dalla cedolare secca. Le sanzioni per la violazione di questa normativa possono variare da 600 a 6.000 euro per ogni unità immobiliare in eccesso. Pertanto, è fondamentale per i proprietari di immobili destinati a locazioni brevi essere consapevoli di queste regole per evitare sanzioni e garantire la conformità con la normativa vigente.

Documentazione

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, Sentenza n. 6/2022

Pasquale Boccagna

Dottore Commercialista

Esperto di controllo di gestione e di Revenue Management

I pacchetti di sanzioni dell’UE alla Russia per l’invasione dell’Ucraina. Riflessi normativi e fiscali. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’annessione illegale da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina mediante referendum non riconosciuto dalla comunità mondiale ha comportato l’emanazione dell’ottavo pacchetto di sanzioni da parte della Commissione Europea in base al quale, a decorrere dal 07/10/2022, l’ambito di applicazione del Reg. (UE) 2022/263 è stato esteso anche alle zone degli oblast di Kherson e Zaporizhzhia, in base alle modifiche introdotte con il Reg. (UE) 2022/1903.

I Regolamenti UE hanno immediato effetto in tutto il territorio dell’Unione, pertanto tutti gli Stati membri, in base ai Trattati firmati, hanno l’obbligo di osservarli senza necessità di provvedere ad una preventiva approvazione di leggi con cui riconoscerli a differenza delle Direttive.

Pertanto in Italia l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato in data 14/10/2022 alcuni avvisi riguardanti i nuovi divieti all’importazione ed esportazione nei territori occupati illegalmente dalla Federazione russa in conseguenza del Reg. del Consiglio (UE) n. 2022/1904 del 06 ottobre 2022, pubblicato in G.U. dell’Unione Europea L 259I del 6 ottobre 2022 che modifica il Reg. (UE) 833/2014, con cui sono state istituite, a decorrere dal 07 ottobre 2022, nuove misure restrittive per effetto delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione Ucraina.

I Servizi della Commissione europea hanno provveduto all’aggiornamento del certificato Y984 con la seguente descrizione: “merci non originarie o non destinate nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia”, che è stato associato ai codici delle merci soggette a restrizione.

Inoltre, come sottolineato dall’Agenzia delle Dogane con il nuovo regolamento sono stati individuati divieti e rispettive deroghe all’esportazione. In particolare, il riferimento è a:

armi da fuoco;

-beni e tecnologie per l’aviazione, l’industria spaziale;

-divieti (e rispettive deroghe) all’esportazione;

-beni per il rafforzamento delle capacita’ industriali russe.

Quanto ai divieti all’importazione sono ricompresi:

-prodotti siderurgici;

-contingenti.

Gli avvisi dell’Agenzia ADM.

Avviso del 14 ottobre 2022

Secondo avviso del 14 ottobre 2022